Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 4 della presente legge è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale). - 1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
      2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale si intendono quelli che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.

      3. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.
      4. Il Ministro della solidarietà sociale adotta, con proprio decreto, un apposito regolamento che disciplina i procedimenti per l'iscrizione e la cancellazione nel registro di cui al presente articolo, nonché per la revisione periodica dello stesso, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce, altresì, i termini per la conclusione

 

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dei procedimenti ivi previsti nonché, decorsi inutilmente tali termini, che l'iscrizione si intenda comunque assentita.
      6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali vigenti in materia.
      7. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione nel registro di cui al presente articolo, è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12. Avverso i medesimi provvedimenti, è ammesso, in ogni caso, entro due mesi, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro due mesi».

      2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.